Brutto colpo per tutti i campani, appassionati di collezionismo d’auto e moto d’epoca. Infatti con un comunicato diffuso nella giornata di ieri la Regione Campania ha fatto sapere che, con la Legge Nazionale di Stabilità 2015, è stato ripristinato il pagamento della tassa automobilistica di proprietà per tutti i veicoli, sia auto che moto, di “particolare interesse storico”. Ricordiamo che in questa categoria, rientrano tutti quegli automezzi che, prima di tutto abbiano compiuto vent’anni dalla data di prima immatricolazione e soprattutto che rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro valore industriale, sportivo, estetico o di costume. Praticamente tutte le auto e le moto che, a loro tempo, furono costruite specificamente per le competizioni, a scopo di ricerca sia tecnica che estetica o esclusivamente per la partecipazione a mostre.
Quindi, per fare un po’ di chiarezza, si segnala che per i cosiddetti “veicoli storici”, cioè tutti quei mezzi di trasporto che abbiano già compiuto il trentesimo anno di costruzione, restano valide le disposizioni della legge n. 342 del 21/11/2000 che sancisce l’esclusione dal versamento della tassa automobilistica. Inoltre la norma è immediatamente precettiva, il che vuol dire che già dal primo gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, precedentemente esentati, sono di nuovo tenuti al versamento della tassa in questione, la quale deve essere pagata sino al compimento del trentesimo anno dalla loro costruzione, quando appunto questi mezzi usciranno dalla categoria dei “veicoli di interesse storico” per rientrare nella categoria dei “veicoli storici”.

Per consentire la normale applicazione della Legge e perciò provvedere al regolare versamento della tassa da parte dei cittadini, la Regione Campania ha avvisato di aver già provveduto all’aggiornamento dei propri archivi.
Infine è importante sottolineare che in ogni caso l’esenzione, anche per i veicoli ultratrentennali, non è prevista per quelle auto o moto adibite ad uso professionale. Ad esempio quelle utilizzate per l’esercizio di un’attività come il servizio pubblico da piazza, il noleggio da rimessa o la scuola guida e così via. Anche perché sia i “veicoli storici” che quelli di “interesse storico”, sono assoggettati, in caso di utilizzazione su strade pubbliche, ad una tassa di circolazione forfettaria annua.



















