Non si placano le polemiche che riguardano le strisce blu. Stando ad alcuni esperti di Codice della strada, il parere ministeriale 25783 del 22 marzo 2010 conferma quanto già dice la legge:chi lascia scadere il “Gratta e sosta” (o lo scontrino del parcometro) per le strisce blu non può essere punito in base al Codice della strada; il Comune deve al limite chiedergli un’integrazione del pagamento, maggiorata di eventuali penalità da determinare con regolamenti comunali. Stando al Codacons, quando si paga per la sosta sulle strisce blu e si espone regolarmente sul cruscotto il “Gratta e sosta” o il biglietto emesso dal parcometro, non si può essere multati per divieto di sosta ai sensi dell’articolo 7 del Codice della stradase arriviamo in ritardo e facciamo scadere il tempo indicato. Può essere chiesta solo la differenza tra i due importi e non i 25 euro attualmente dati come sanzione amministrativa. Per il Codacons ora tutte le multe comminate negli ultimi 60 giorni andrebbero annullate d’ufficio dai comuni che le hanno emesse, eventualmente inoltrando la richiesta alle prefetture competenti per territorio. Visto il polverone sollevato dalla questione negli scorsi giorni, l’Anvu (Associazione Polizia locale d’Italia) ha cercato di fare chiarezza, la stessa associazione che dà gratuitamente assistenza ai nostri lettori sul forum dedicato alle multe e ai ricorsi ai sensi del codice della strada.
COSA DICE LA REGOLA – Il comma 15 dell’articolo 7 del Codice della strada dice che, se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di unasomma da euro 25 ad euro 99 e che la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. Qual è il comportamento, si domanda l’Anvu, che il comma 15 vieterebbe di porre in essere? In punto di parcometri, il riferimento all’interno dell’articolo 7, lo troviamo al comma 1 dove è scritto: “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta“. Dunque: se il comune vuol far pagare la sosta, per la riscossione del denaro può avvalersi (anche) di dispositivi di controllo di durata della sosta. Cioè una sosta a tempo e a pagamento in cui la moltiplicazione “tempo x denaro” è calcolata da una macchina chiaramente chiamata “dispositivo di controllo di durata della sosta”, che per espressa previsione di legge può pure riscuotere il denaro al posto di un parcheggiatore autorizzato. Il tempo può essere più o meno limitato, mentre il corrispettivo è sempre direttamente proporzionato al tempo stesso (esempio: un’ora x 1 €; 3 ore = 3 €; 6 ore = 6 €). La “durata della sosta”, che i “dispositivi” sono incaricati di controllare può essere, dunque, intesa sia come “sosta massima consentita” (laddove sia espressamente prevista dalla segnaletica), sia come corrispettivo da porre a tariffazione.
ECCO IL PROBLEMA – Ma l’articolo 157, comma 6, del Codice della strada aggiunge: “Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione“. In questo modo, mettendo insieme le due norme, ne deriva che il Comune può installare il parcometro per farsi pagare la sosta; e i cittadini, dove esiste il parcometro, hanno l’obbligo di porlo in funzione, secondo le regole stabilite. I parcometri sono predisposti a non accettare monete più del dovuto quando il tempo di sosta è per un tempo limitato, mentre accettano monete ad oltranza se la sosta non incontra limiti di tempo.
LE QUATTRO IPOTESI NELLA ZONA A PAGAMENTO – In conclusione, ecco che cosa può succedere nelle aree con strisce blu, dove si può pagare con il “Gratta e sosta” o con il parcometro.
- La sosta è consentita, gratuitamente, solo per un tempo limitato e l’utente non osserva l’obbligo di porre in funzione il parcometro o disco orario. Sanzione art. 157, comma 6, secondo periodo, 41 euro.
- La sosta è consentita, gratuitamente, per un tempo limitato e l’utente la prolunga a oltranza dopo aver segnalato, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui essa ha avuto inizio (essendo ovviamente vietato porre in funzione il parcometro una seconda volta). Sanzione art. 7, comma 15, secondo periodo, moltiplicando i 25 € per il numero di periodi sforati.
- La sosta è consentita, a pagamento, senza limiti di tempo e l’utente non osserva l’obbligo di porre in funzione il parcometro o di usare il “gratta e sosta”. Sanzione art. 157, comma 6, secondo periodo, 41 euro.
- La sosta è consentita, a pagamento, illimitatamente e dopo la scadenza della “prima” attivazione del parcometro o “gratta e sosta” – potendo seguitare lecitamente a sostare – l’utente decide di farlo per un “secondo” periodo e non mette in funzione il parcometro ancora una volta (o non aggiunge altri “grattini”), esibendo il ticket scaduto. Sanzione art. 157, comma 6, secondo periodo, 41 euro. FONTE : sicurauto.it